Coronavirus e chiusura delle fabbriche

Testo del Decreto 22 marzo 2020

Conte ha firmato il Decreto 22 marzo. Quali aziende chiudono e novità per professionisti, cittadini, lavoro, spostamenti.

Vediamone qualche estratto.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto.

Nell'allegato il decreto fa riferimento direttamente ai codici ATECO delle attività che potranno restare aperte (al link i codici ateco degli studi professionali e di alcune attività del settore delle costruzioni).

Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020.

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 mar-zo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

Vietati gli spostamenti fuori comune, salvo ...
È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il pro-prio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse.

Si può lavorare in Smart Working
Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Salvate le filiere essenziali: anchi i fornitori possono continuare a lavorare
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Servizi essenziali possono continuare lavorare
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

Consentite le attività a ciclo continuo
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Se si sta apperti si applica il protocollo condiviso con i sindacati sulla sicurezza del lavoro
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regola-mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Continuità per chi ha merce da spedire
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Confindustria Contraria
La decisione del premier Giuseppe Conte di rafforzare la stretta sulla realtà produttiva italiana, con la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali fino al prossimo 3 aprile, per fronteggiare la grave emergenza sanitaria scatenatasi con l’epidemia di coronavirus non è piaciuta al presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.

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Alberto Forchielli, noto esperto di finanza ed economia è stato più diretto: "Chiusura di attività produttive è devastante, le nostre imprese perderanno mercato e non riusciranno a riaprire per mancanza di liquidità, mai provvedimento fu più deleterio, questa è la fine del sistema industriale italiano"

Per Boccia è fondamentale "contemperare la ''stretta'' con alcune esigenze prioritarie del mondo produttivo" a cominciare da una disposizione che sia "di carattere generale, che consenta la prosecuzione di attività non espressamente incluse nella lista e che siano, però, funzionali alla continuità di quelle ritenute essenziali".

Boccia sottolinea che oggi le imprese sono in grande difficoltà anche perché a corto di liquidità:"Sarà determinante sciogliere immediatamente il nodo del credito per evitare che questa situazione produca conseguenze irreversibili per le imprese e che gli imprenditori perdano la speranza nella futura prosecuzione dell'attività".

Necessario anche preservare l'operatività delle imprese che fanno parte delle filiere internazionali e valutare "i necessari provvedimenti per evitare impatti negativi sulle nostre società quotate in Borsa".

Nuova Ordinanza del Ministero della Salute
22 marzo 2020: il Ministero della Salute ha emesso una nuova ordinanza, già in vigore da OGGI, che vieta gli spostamenti fuori comune:

"Art. 1 - (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute."

Le disposizioni dell'ordinanza, come già anticipato, producono effetto dalla data del 22 marzo 2020, e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

CoronaVirus e ferma Fabbriche: del Dpcm 22 marzo 2020 Conte ha solo anticipato il testo
21 marzo 2020: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un messaggio alla Nazione ha anticipato la chiusura di tutte le attività produttive, con alcune eccezioni. Il testo integrale del nuovo decreto, che immaginiamo sarà il dpcm 22 marzo 2020, non è ancora disponibile (nella gazzetta ufficiale del 21 marzo non è disponibile). Da quanto affermato si è compreso che si sono stabilite le chiusure delle attività non strettamente necessarie (individuate da un confronto con sindacati e industriali). Resteranno aperti gli alimentari e le farmacie, le banche e le Poste, edicole e tabaccherie. Poste, servizi bancari e tabaccai. Le nuove misure restrittive annunciate dal premier Giuseppe Conte scatteranno da lunedì 23 e sono valide fino al 3 aprile. Pertanto, le attività produttive che rientrano nelle restrizioni annunciate nella giornata del 22 saranno regolarmente aperte.

Attività in smart working restano aperte ?
«al di fuori delle attività essenziali consentiremo solo il lavoro in modalità smart working e attività produttive rilevanti per il Paese. Riduciamo il motore produttivo dell'Italia, ma non lo arrestiamo». Sembra quindi che le aziende che si sono organizzate con il lavoro a distanza, o da casa, o smart ... per come lo si voglia chiamare dovrebbero proseguire.

Probabilmente il decreto farà riferimento direttamente ai codici ATECO delle attività che potranno restare aperte (al link i codici ateco degli studi professionali).

Attendiamo il testo, ecco il LINK al Video registrato su Facebook.

Dpcm 22 marzo 2020 e Ordinanze Regionali: cosa prevale
Oggi sono uscite diverse Ordinanze Regionali, per esempio in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, mentre ieri era uscita quella del Veneto (di alcune manca addirittura il testo) con indicazioni non del tutto in linea con quanto anticipato da Conte, per esempio sul tema dei supermercati e delle attività in home working. Questa mattina il governatore Luca Zaia ha detto “Per me resta valida fino al 3 aprile se un nuovo dpcm non la farà diventare inutile. Non si potrà uscire di casa se non per validi motivi. Si potrà uscire di casa a fare una passeggiata a 200 metri dalla propria abitazione. Ho chiuso anche gli alimentari per domani. Domani restano aperte solo le farmacie, le parafarmacie e le edicole”.

Domani cercheremo di capire a cosa dovremo dare retta. Una cosa è certa, molte di queste ordinanze hanno date di scadenza tra di loro differite. A questo punto, vista la stretta centrale, un allineamento generale come scadenze, specificando in ogni area quali sono le prescrizioni aggiuntive sarebbe necessario. A questo link è disponibile comunque un riepilogo con tutti gli aggiornamenti regione per regione.

In merito, ricordiamo che ogni regione può - in virtù di quanto disposto dai vari DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 per l'emergenza Coronavirus e anche dal decreto-legge 14/2020, integrare le limitazioni statali con ordinanze specifiche. Semplificando: le misure dei decreti nazionali (decreti-legge e DPCM) non possono essere 'alleggerite' dalle regioni, ma possono essere 'inasprite'.

21 marzo 2020. Il governatore Fontana ha emesso un'ordinanza sulla questione fabbriche: l'ordinanza dispone limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus, ed è in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria, ed è stata condivisa con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo. Tra le novità: la sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali; la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza; il fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari. (Il testo dell'ordinanza al momento non è ancora disponibile sul sito della Regione).

Decreto 11 marzo 2020
11 marzo 2020. Conte ha appena parlato. Abbiamo sentito tutti. Chiudono negozi, bar, ristoranti con poche eccezioni (quelli che commercializzano beni essenziali), su tutto il territorio nazionale. Chiudono quindi gli esercizi commerciali. Per il momento le attività produttive, se definiscono protocolli adeguati, e se possono mantenere le distanze di sicurezza adeguate, insomma se adottano provvedimenti adeguati per la protezione dei lavoratori, possono rimanere aperte. In questo modo viene lasciata una speranza che tutto non si fermi, non sia fermo. Aspettiamo ora il testo del decreto, sperando che domani non sia necessario aspettarne un'altro.

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Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Il testo del nuovo decreto: dpcm 11 marzo 2020
...

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

...

ART. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
Per le attività produttive cosa è previsto
8) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

11) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Decreto 11 marzo: stop fino a quando ?
ART. 2 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

 


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